D.LGS. 102/2014 – DECRETO EFFICIENZA ENERGETICA – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI RISPARMI AD ENEA

Obbligo per le aziende

Ai sensi dell’art. 7 comma 8 del D.lgs. 102/14, le aziende che hanno effettuato diagnosi energetiche hanno l’obbligo di comunicare annualmente ad ENEA i risparmi energetici totali conseguiti per ogni anno solare.

L’obbligo è in capo alle imprese e pertanto è riferito a tutti i siti, compresi quelli esclusi da obbligo di diagnosi grazie al processo di campionamento.

 

 

OBBLIGO PER LE AZIENDE

Ai sensi dell’art. 7 comma 8 del D.lgs. 102/14, le aziende che hanno effettuato diagnosi energetiche hanno l’obbligo di comunicare annualmente ad ENEA i risparmi energetici totali conseguiti per ogni anno solare.

L’obbligo è in capo alle imprese e pertanto è riferito a tutti i siti, compresi quelli esclusi da obbligo di diagnosi grazie al processo di campionamento.

I risparmi devono essere comunicati solo se superiori al 1% dei consumi dell’anno precedente e devono essere contabilizzati in forma normalizzata, al netto dei risparmi per cui sono stati riconosciuti certificati bianchi.

La comunicazione dei risparmi conseguiti dovrà essere effettuata mediante uno schema di rendicontazione da implementare in funzione delle specificità del cliente.

 

SCADENZA

La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il D.lgs. 102/2014 attua la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

 

CONTATTI

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per poter seguire le aziende obbligate nella progettazione di un corretto schema di rendicontazione e nella comunicazione dei dati all’ENEA.

Per informazioni: Francesca Marini – 347 62 65 721 – francesca@studioingmarini.it